Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 2 > Titolo V: Notificazioni > Art. 150
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 150 Forme particolari di notificazione disposte dal giudice
1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto (171; 643 att.). 2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
Stampa Forme particolari di notificazione disposte dal giudice - Art. 150 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.