| Articolo 151 |
Notificazioni richieste dal pubblico ministero |
| 1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall'ufficiale giudiziario (142-2 att. ).
2. La consegna di copia (54 att.) dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione (148-4). Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta (l53-2)
3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi (360-1, 364, 366-l, 388-l) che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchÈ ne sia fatta menzione nel verbale (148-5) .
4. Soppresso .
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