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Articolo 151 Notificazioni richieste dal pubblico ministero
1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall'ufficiale giudiziario (142-2 att. ). 2. La consegna di copia (54 att.) dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione (148-4). Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta (l53-2) 3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi (360-1, 364, 366-l, 388-l) che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purchÈ ne sia fatta menzione nel verbale (148-5) . 4. Soppresso .
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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