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Art. 152
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Articolo 152
Notificazioni richieste dalle parti private
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (56 att.).
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Titolo I: Disposizioni preliminari
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Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice
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Titolo III: Documentazione degli atti
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Titolo IV: Traduzione degli atti
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Titolo V: Notificazioni
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Titolo VI: Termini
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Titolo VII: Nullità
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