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Articolo 156 Notificazioni all'imputato detenuto
1. Le notificazioni all'imputato (60, 61) detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. 2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione (168) di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci (57, 58 att.). Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perchÈ legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere. 3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari (284, 286, 386-5, 449-1, 566-1 e 2) sono eseguite a norma dell'art. 157. 4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notlficazione o e internato in un istituto penitenziario. 5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'art. 159 (164).
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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