| Articolo 159 |
Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilitā |
| 1. Se non č possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'art. 157, l'autoritā giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza (43 c.c.) anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attivitā lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale (156 61 att.). Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autoritā giudiziaria emette decreto di irreperibilitā (4604) con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore .
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile č rappresentato dal difensore.
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