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Articolo 160 Efficacia del decreto di irreperibilità
1. Il decreto di irreperibilità (159) emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare (424) ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari (405, 554). 2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare (419) nonchÈ il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio (432, 450-2, 456, 464-1, 555, 560-2) cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado (442, 448, 529 s.). 3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza (605, 627). 4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'art. 159 .
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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