Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 2 > Titolo V: Notificazioni > Art. 161
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 161 Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini (61) o dell'imputato (60) non detenuto nČ internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'art. 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualitā di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (171-1 lett e), Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, č fatta menzione nel verbale. 2. Fuori del caso previsto dal comma 1 l'invito a dichiarare o eleggere domicilio č formulato con l'informazione di garanzia (369) o con il primo atto notificato per disposizione dell'autoritā giudiziaria. L'imputato č avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneitā della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto č stato notificato. 3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto (123). Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autoritā che ha disposto la scarcerazione o la dimissione. 4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non č stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli artt. 157 e 159.
Stampa Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni - Art. 161 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullitā |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.