Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 2 > Titolo V: Notificazioni > Art. 162
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 162 Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto (161, 62 att.) e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. 2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova. 3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità. 4. FinchÈ l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
Stampa Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto - Art. 162 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.