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Art. 163
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Articolo 163
Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 157.
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Titolo I: Disposizioni preliminari
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Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice
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Titolo III: Documentazione degli atti
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Titolo IV: Traduzione degli atti
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Titolo V: Notificazioni
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Titolo VI: Termini
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Titolo VII: Nullità
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