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Articolo 164
Durata del domicilio dichiarato o eletto
1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613 comma 2.
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Titolo I: Disposizioni preliminari
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Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice
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Titolo III: Documentazione degli atti
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Titolo IV: Traduzione degli atti
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Titolo V: Notificazioni
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Titolo VI: Termini
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Titolo VII: Nullità
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