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Articolo 165 Notificazioni all'imputato latitante o evaso
1. Le notificazioni all'imputato latitante (296) o evaso (385 c.p.) sono eseguite mediante consegna di copia al difensore. 2. Se l'imputato è privo di difensore l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio (97). 3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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