1. Le notificazioni all'imputato latitante (296) o evaso (385 c.p.) sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
2. Se l'imputato è privo di difensore l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio (97).
3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.