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Articolo 166 Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente
1. Se l'imputato è interdetto (414 c.c.; 32 c.p.), le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'art. 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
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