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Art. 167
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Articolo 167
Notificazioni ad altri soggetti
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8 (65 att.), salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 149 (726) .
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Titolo I: Disposizioni preliminari
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Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice
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Titolo III: Documentazione degli atti
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Titolo IV: Traduzione degli atti
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Titolo V: Notificazioni
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Titolo VI: Termini
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Titolo VII: Nullità
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