Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 2 > Titolo V: Notificazioni > Art. 169
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 169 Notificazioni all'imputato all'estero
1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza (43 c.c.) o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autoritā che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui č stato commesso (369) nonchČ l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato (161). Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa č insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. 2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilitā emesso a norma dell'art. 159 . 3. L'invito previsto dal comma 1 č redatto nella lingua dell'imputato straniero (63 att.) quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana (143). 4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilitā (159), dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali. 5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona č detenuta all'estero.
Stampa Notificazioni all'imputato all'estero - Art. 169 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullitā |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.