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Articolo 17 Riunione di processi
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi: a) nei casi previsti dall'art. 12; b) soppressa ; c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza. 1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. (comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)
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