1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali .
2. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilitą del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.