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| Articolo 171 |
Nullità delle notificazioni |
| 1. La notificazione è nulla (177 s.):
a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto (1483);
b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
c) se nella relazione (168) della copia notificata manca la sottoscrizione (110) di chi l'ha eseguita;
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore ;
f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157 comma 8;
g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione (110) della persona indicata nell'art. 157 comma 3;
h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'art. 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.
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