| Articolo 178 |
Nullità di ordine generale |
| 1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario (33)
b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (405) e la sua partecipazione al procedimento
c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonchÈ la citazione in giudizio della persona offesa dal reato (90, 91) e del querelante (336 s.) .
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