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Articolo 178 Nullità di ordine generale
1. E' sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti: a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario (33) b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (405) e la sua partecipazione al procedimento c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonchÈ la citazione in giudizio della persona offesa dal reato (90, 91) e del querelante (336 s.) .
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Titolo I: Disposizioni preliminari | Titolo II: Atti e provvedimenti del giudice | Titolo III: Documentazione degli atti | Titolo IV: Traduzione degli atti | Titolo V: Notificazioni | Titolo VI: Termini | Titolo VII: Nullità |

   
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