1. Salvo quanto disposto dall'art. 179, le nullità previste dall'art. 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate nÈ dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (442, 444, 525) ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.