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Articolo 190 Diritto alla prova
1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza (495) escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue (190 bis, 4954) o irrilevanti (468). 2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio (70, 195 224, 237, 507, 508, 511, 603). 3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio (495).
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