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| Articolo 194 |
Oggetto e limiti della testimonianza |
| 1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova (187). Non può deporre sulla moralità dell'imputato (234-3), salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità (133 c.p.) in relazione al reato e alla pericolosità sociale (203 c.p.).
2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonchÈ alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3. Il testimone è esaminato su fatti determinati (499). Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico (2343) nÈ esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
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