| Articolo 196 |
Capacità di testimoniare |
| 1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni (220) con i mezzi consentiti dalla legge.
3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2 siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.
|
|