| Articolo 197 |
Incompatibilità con l'ufficio di testimone |
| 1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato (41, 110, 113 c.p.) o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 (210), anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere (425), di proscioglimento (469, 529 s.) o di condanna (533), salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile (648) ;
b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b);
c) il responsabile civile (83) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89);
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario ( 126).
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