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Articolo 2 Cognizione del giudice
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia colante in nessun altro processo.
Stampa Cognizione del giudice - Art. 2 Codice di procedura penale Stampa
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