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Articolo 20 Difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente (620).
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