Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
1. Il giudice non può obbligare (204) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonchÈ il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori (66 att.). Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite nÈ utilizzate (191).