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Articolo 203 Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
1. Il giudice non può obbligare (204) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonchÈ il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori (66 att.). Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite nÈ utilizzate (191).
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Mezzi di prova | Titolo III: Mezzi di ricerca della prova |

   
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