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| Articolo 204 |
Esclusione del segreto |
| 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203 (66l att.) fatti notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale (405) provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (66 att. ).
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