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Articolo 210 Esame di persona imputata in un procedimento connesso
1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'art. 195, anche di ufficio.2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice ( 198), il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento collettivo (132, 513-2). Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni ( 197) . 3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio. 4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere (64). 5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 195, 499 e 503 . 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede (197), nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b).
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