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Articolo 212 Modalità del confronto
l. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni. 2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Mezzi di prova | Titolo III: Mezzi di ricerca della prova |

   
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