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Articolo 213 Ricognizione di persone. Atti preliminari
1. Quando occorre procedere a ricognizione personale (392), il giudice (361) invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilitā del riconoscimento. 2. Nel verbale č fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese. 3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 č causa di nullitā (181) della ricognizione.
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