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Articolo 216 Altre ricognizioni
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro puņ essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'art. 213, in quanto applicabili. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 214 comma 3.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Mezzi di prova | Titolo III: Mezzi di ricerca della prova |

   
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