| Articolo 220 |
Oggetto della perizia |
| 1. La perizia è ammessa (398, 495) quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato (102-105 c.p.), la tendenza a delinquere (108 c.p.), il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
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