| Articolo 224 |
Provvedimenti del giudice |
| 1. Il giudice dispone anche di ufficio (190, 468, 508) la perizia con ordinanza motivata (125), contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini (220), l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito (398, 468, 508) e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.
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