| Articolo 225 |
Nomina del consulente tecnico |
| 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici (233, 359; 38, 73 att.) m numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato (98) .
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'art. 222 comma 1 lett a), b), c), d).
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