| Articolo 226 |
Conferimento dell'incarico |
| 1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli artt. 222 e 223, lo avverte degli obblighi (70 att.) e delle responsabilità (373 c.p.) previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: ìconsapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto (329) su tutte le operazione peritali".
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici (225, 233-2), il pubblico ministero e i difensori presenti.
|
|