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Articolo 229 Comunicazioni relative alle operazioni peritali
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierą le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dą comunicazione senza formalitą alle parti presenti.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Mezzi di prova | Titolo III: Mezzi di ricerca della prova |

   
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