| Articolo 23 |
Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado |
| 1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente .
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491 comma 1 (211). Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.
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