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Articolo 233 Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia
1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici (225, 359; 38, 73 att.; 223l coord.) . Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'art. 121. 2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'art. 230, salvo il limite previsto dall'art. 225 comma 1. 3. Si applica la disposizione dell'art. 225 comma 3.
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