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Articolo 236 Documenti relativi al giudizio sulla personalità
1. E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale (688) della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonchÈ delle sentenze irrevocabili (648) di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute (730 s.), ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dai reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa. 2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Mezzi di prova | Titolo III: Mezzi di ricerca della prova |

   
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