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Articolo 237 Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato
1. E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio (190), di qualsiasi documento proveniente dall'imputato (240), anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
Stampa Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato - Art. 237 Codice di procedura penale Stampa
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