| Articolo 24 |
Decisioni del giudice di appello sulla competenza |
| 1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (604) competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'art. 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purchÈ, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'art. 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (581) .
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile (593).
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