Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 1 > Titolo I: Il giudice > Art. 24
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 24 Decisioni del giudice di appello sulla competenza
1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (604) competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'art. 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purchÈ, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'art. 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (581) . 2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile (593).
Stampa Decisioni del giudice di appello sulla competenza - Art. 24 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Il giudice | Titolo II: Pubblico ministero | Titolo III: Polizia giudiziaria | Titolo IV: L'imputato | Titolo V: Parte civile, responsabile civile ecivilmente obbligato per la pena pecuniaria | Titolo VI: Persona offesa dal reato |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.