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Articolo 241
Documenti falsi
1. Fuori dei casi previsti dall'art. 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
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Titolo I: Disposizioni generali
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Titolo II: Mezzi di prova
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Titolo III: Mezzi di ricerca della prova
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