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Articolo 243
Rilascio di copie
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto (329), il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, puņ autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'art. 116 (258).
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Titolo I: Disposizioni generali
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Titolo II: Mezzi di prova
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Titolo III: Mezzi di ricerca della prova
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