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Articolo 245 Ispezione personale
1. Prima di procedere all'ispezione personale (Cost 13. C.p.p..354) l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchÈ questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 (364). 2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto (disp. di att 79.). 3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.
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