| Articolo 248 |
Richiesta di consegna |
| 1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.
2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro (253) o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria (57) da questa delegati possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche (255). In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.
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