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Articolo 253 Oggetto e formalità del sequestro
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (81 att.; 10 reg.) . 2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonchÈ le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. 3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria (57) delegato con lo stesso decreto. 4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
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