Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura penale > Libro 3 > Titolo III: Mezzi di ricerca della prova > Art. 255
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 255 Sequestro presso banche
1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche (248 2) di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato (60, 61) o non siano iscritti al suo nome.
Stampa Sequestro presso banche - Art. 255 Codice di procedura penale Stampa
Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Mezzi di prova | Titolo III: Mezzi di ricerca della prova |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.