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Articolo 257 Riesame del decreto di sequestro
1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324 (229 coord.). 2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
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