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| Articolo 266 |
Limiti di ammissibilitą |
| 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione č consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali č prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali č prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
2. Negli stessi casi č consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., l'intercettazione č consentita solo se vi č fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivitą criminosa.
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