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Articolo 266bis Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266, nonchÈ a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
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Titolo I: Disposizioni generali | Titolo II: Mezzi di prova | Titolo III: Mezzi di ricerca della prova |

   
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